Guida per condomini a Trento
Bidoni dei rifiuti in condominio a Trento: chi li espone, chi li lava e chi paga
Nei condomini di Trento i contenitori dei rifiuti sono un motivo frequente di discussione: chi li porta fuori la sera prima della raccolta, chi li lava, chi paga quando il residuo viene svuotato mezzo vuoto. Le regole vengono in parte dal regolamento comunale sui rifiuti, in parte dal codice civile e dal regolamento di condominio.
Questa guida spiega come funziona la raccolta per i condomini a Trento, gli orari e le sanzioni del regolamento comunale, chi deve lavare i contenitori e come si dividono le spese, con le decisioni da portare in assemblea.
Come funziona la raccolta nei condomini di Trento
Il regolamento comunale distingue due situazioni. Nell’utenza condominiale ogni famiglia ha il proprio contenitore per il residuo, mentre carta, organico e vetro vanno in contenitori comuni. Nell’utenza aggregata anche il residuo ha un punto di conferimento comune e il volume raccolto si divide tra le famiglie in base al numero dei componenti.
Dal 2021 il contenitore personale del residuo è previsto nei condomini fino a 30 unità abitative; oltre, si misura il volume dei cassonetti comuni. L’amministratore può chiedere il passaggio da utenza aggregata a condominiale, se il condominio lo decide.
| Frazione | Frequenza minima prevista dal regolamento |
|---|---|
| Organico | Almeno due volte a settimana |
| Carta | Una volta a settimana |
| Imballaggi leggeri | Una volta a settimana, nei sacchi forniti dal gestore |
| Vetro | Almeno una volta ogni due settimane |
| Residuo | Una volta a settimana, con il conteggio degli svuotamenti |
| Verde | Solo ai centri di raccolta o con ritiro a pagamento |
Il contenitore del residuo si paga a ogni svuotamento, anche quando non è pieno. Per questo conviene esporlo solo quando è pieno: è una regola semplice da scrivere nelle istruzioni per i condòmini e per chi porta fuori i contenitori.
Orari, posizione dei contenitori e sanzioni
- i contenitori si espongono negli spazi indicati dal gestore, non prima delle 18 del giorno precedente la raccolta, e si ritirano entro le 20 del giorno di raccolta;
- i contenitori sono dati in comodato gratuito e di norma restano all’interno dell’area privata del condominio;
- se il ritiro avviene su area privata, è gratuito quando i contenitori sono a meno di 15 metri dall’ingresso, altrimenti è a pagamento;
- le aree pubbliche in cui stanno i contenitori condominiali vanno tenute pulite dal condominio o dalla ditta incaricata;
- le violazioni delle regole sul conferimento e sull’esposizione sono punite con sanzioni da 27 a 162 € e da 54 a 324 € secondo l’articolo violato.
In inverno va tenuto libero da neve e ghiaccio anche il percorso verso i contenitori: lo prevede il regolamento di polizia urbana, come spieghiamo nella guida su neve e sale antighiaccio.
Chi porta fuori i contenitori
Il regolamento comunale si rivolge all’utenza e non indica chi, all’interno del condominio, debba esporre e ritirare i contenitori comuni. Le soluzioni più usate sono tre: turni fra condòmini, un incaricato o un dipendente del condominio, oppure un’impresa che lo fa insieme alle pulizie delle parti comuni.
Qualunque scelta va messa per iscritto con giorni e orari, perché esposizione e ritiro cadono la sera prima e la sera del giorno di raccolta, spesso fuori dall’orario delle pulizie. Se affidi il compito a un’impresa, chiedi che compaia nel piano come attività separata, con il suo costo.
Chi lava i contenitori
Il gestore lava e sanifica periodicamente solo i contenitori dell’organico con un volume di almeno 120 litri. Tutti gli altri contenitori dati in comodato vanno lavati da chi li usa, cioè dal condominio. Dolomiti Ambiente offre anche un servizio di lavaggio a pagamento; in alternativa se ne occupa un incaricato o un’impresa.
Nei mesi caldi l’organico produce più odori e attira insetti, quindi conviene lavarlo più spesso. Per il lavaggio servono acqua e uno scarico vicino: indica nella richiesta dove si trovano, perché incidono sul tempo dell’intervento.
Come si dividono le spese
Esposizione e lavaggio dei contenitori sono servizi nell’interesse comune: se il regolamento di condominio non dice altro, la spesa si divide in proporzione ai millesimi (articolo 1123 del codice civile). Una ripartizione diversa, per esempio per numero di persone, va prevista dal regolamento o approvata da tutti.
Negli appartamenti in affitto l’articolo 9 della legge 392/1978 mette a carico dell’inquilino, salvo patto contrario, le spese per la pulizia e per gli altri servizi comuni. La tabella del decreto ministeriale del 16 gennaio 2017, usata per i contratti a canone concordato, attribuisce all’inquilino le pulizie affidate a una ditta e la disinfestazione dei contenitori, e al proprietario l’acquisto di bidoni e contenitori. Anche la tariffa rifiuti è a carico di chi occupa l’alloggio.
Cosa decidere in assemblea
- chi espone e ritira i contenitori, in quali giorni e a che ora;
- chi lava i contenitori, con quale frequenza e chi pulisce l’area in cui si trovano;
- dove stanno i contenitori, considerando la distanza di 15 metri dall’ingresso per il ritiro gratuito;
- se conviene passare da utenza aggregata a utenza condominiale;
- le istruzioni per i condòmini: cosa va in ogni contenitore ed esporre il residuo solo quando è pieno.
Per la ripartizione delle altre spese di pulizia vedi la guida su chi paga la pulizia delle scale.
Domande frequenti
Un’impresa di pulizie può esporre i bidoni del condominio?
Sì, se l’assemblea lo decide e il servizio è scritto nel contratto con giorni e orari: l’esposizione non può avvenire prima delle 18 del giorno precedente e il ritiro va fatto entro le 20 del giorno di raccolta.
Perché il residuo costa anche se il contenitore è mezzo vuoto?
Con la tariffa puntuale di Trento si paga ogni svuotamento del contenitore del residuo, indipendentemente dal riempimento. Esporlo solo quando è pieno riduce il numero di svuotamenti.
Fonti
- Comune di Trento, Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani (testo 2023)
- Dolomiti Ambiente, domande frequenti per le utenze di Trento
- Codice civile, articolo 1123
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 9
- Decreto ministeriale 16 gennaio 2017, allegato D (ripartizione degli oneri accessori)
