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Responsabilità solidale nell’appalto di pulizie: cosa rischia il committente

A cura di GoPulizie · Aggiornata il

Quando un’azienda o uno studio affida le pulizie a un’impresa esterna, chi pulisce i locali resta dipendente dell’impresa. Se l’impresa non paga stipendi o contributi, però, la legge permette ai lavoratori e agli enti previdenziali di rivolgersi anche al cliente. È la responsabilità solidale del committente, prevista dall’articolo 29 del d.lgs. 276/2003.

Questa guida spiega che cosa copre e per quanto tempo, chi ne è escluso, come si colloca il condominio, quali altre norme possono coinvolgere il cliente e quali controlli riducono il rischio. I requisiti da verificare prima di firmare sono nella guida su come scegliere un’impresa di pulizie.

Che cosa copre la responsabilità solidale

L’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 obbliga il committente imprenditore o datore di lavoro, insieme all’impresa appaltatrice e a ogni eventuale subappaltatore, a corrispondere ai lavoratori:

  • le retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR);
  • i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo in cui si è svolto l’appalto.

Le sanzioni civili per i mancati versamenti restano a carico della sola impresa inadempiente. Il committente che paga può poi rivalersi sull’impresa con l’azione di regresso, ma recupera qualcosa solo se l’impresa ha ancora di che pagare.

Dal 2017 il lavoratore può rivolgersi direttamente al committente: il d.l. 25/2017 ha eliminato il beneficio della preventiva escussione, cioè la possibilità di pretendere che prima si cercasse di recuperare il credito dall’impresa. Dal 2024 la stessa norma chiede inoltre che al personale dell’appalto si applichi un trattamento complessivamente non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale e territoriale del settore e della zona (comma 1-bis).

Per quanto tempo il committente resta esposto

La norma fissa un limite di due anni dalla fine dell’appalto. Secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro (nota n. 9943 del 19 novembre 2019) questo termine vale solo per l’azione del lavoratore sulle retribuzioni; per i contributi gli enti previdenziali hanno la prescrizione ordinaria di cinque anni.

Chi può chiedere che cosa al committente
Chi chiedeChe cosaEntro quando
Lavoratore dell’impresa (articolo 29)Retribuzioni e quote di TFR maturate nell’appaltoDue anni dalla fine dell’appalto
INPS e INAIL (articolo 29)Contributi e premi relativi al periodo dell’appaltoCinque anni, secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro
Lavoratore dell’impresa (articolo 1676 del codice civile)Quanto gli è dovuto, fino alla somma che il committente deve ancora all’impresaFinché il committente ha un debito verso l’impresa

Privati e condomini

Il comma 3-ter dell’articolo 29 esclude il committente persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale: chi fa pulire la propria abitazione non risponde in solido.

Per il condominio la questione è stata discussa. L’INPS ha chiesto ad alcuni condomini i contributi non versati dalle imprese di pulizie che lavoravano per loro. Con l’ordinanza n. 19514 del 10 luglio 2023 la Cassazione ha escluso la responsabilità solidale, perché il condominio non svolge attività d’impresa e non è datore di lavoro nel senso della norma. Un’ordinanza del 2022 (n. 4079) aveva invece considerato applicabile la solidarietà, senza esaminare a fondo la questione.

Due regole valgono comunque anche per il condominio. I dipendenti dell’impresa possono agire direttamente contro il condominio in base all’articolo 1676 del codice civile, fino a quanto il condominio deve ancora all’impresa. E nell’ordinanza del 2022 la Cassazione ha ritenuto legittimo che il condominio sospendesse i pagamenti a un’impresa che non forniva un DURC regolare, ricordando che l’amministratore deve chiedere alle imprese i documenti necessari, a partire dal DURC.

Infortuni e contratti di importo elevato

Il committente imprenditore risponde in solido anche dei danni subiti dai lavoratori dell’impresa e non indennizzati dall’INAIL, esclusi quelli dovuti ai rischi propri dell’attività di pulizia (articolo 26, comma 4, del d.lgs. 81/2008). Lo stesso articolo chiede di indicare nel contratto i costi della sicurezza, a pena di nullità; il coordinamento sui rischi è spiegato nella guida sul DUVRI per le pulizie.

Per i contratti più grandi c’è un obbligo fiscale in più. L’articolo 17-bis del d.lgs. 241/1997 riguarda chi affida a un’impresa servizi per più di 200.000 euro l’anno, svolti con prevalente utilizzo di manodopera nelle sedi del committente e con beni strumentali suoi. In quel caso il committente deve:

  • chiedere all’impresa copia delle deleghe F24 con cui versa le ritenute dei lavoratori impiegati, insieme all’elenco nominativo con ore, retribuzioni e ritenute;
  • se l’impresa non le trasmette o versa meno del dovuto, sospendere i pagamenti fino al 20% del valore del servizio, o fino all’importo delle ritenute non versate, e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

L’obbligo non scatta se l’impresa consegna la certificazione dell’Agenzia delle Entrate sui requisiti previsti, valida quattro mesi. I condomini sono esclusi (circolare 1/E del 2020). Dal 1° gennaio 2027 la regola passa, con lo stesso contenuto, all’articolo 7 del Testo unico versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025).

Come ridurre il rischio

In pratica conviene controllare l’impresa per tutta la durata dell’appalto:

  • chiedi il DURC all’inizio e poi a ogni scadenza: vale 120 giorni e puoi verificarlo con il servizio Durc On Line di INPS o INAIL, accedendo con SPID, CNS o CIE e indicando il codice fiscale dell’impresa;
  • fatti indicare nel contratto il contratto collettivo applicato al personale e l’elenco degli addetti che lavorano nei tuoi locali;
  • prevedi il diritto di sospendere i pagamenti se l’impresa non consegna il DURC o risulta irregolare, e la risoluzione del contratto nei casi gravi;
  • se l’impresa usa subappaltatori, chiedi gli stessi documenti anche per loro, perché la responsabilità si estende ai loro dipendenti.

Il DURC riguarda i contributi; per gli stipendi non esiste un certificato equivalente. Se un addetto ti segnala ritardi nei pagamenti, chiedine conto subito all’impresa: finché le devi delle somme, sono proprio quelle che i lavoratori possono chiederti con l’azione diretta dell’articolo 1676.

Domande frequenti

Se ho pagato tutte le fatture all’impresa sono al sicuro?

No. La responsabilità solidale dell’articolo 29 riguarda retribuzioni e contributi non versati ai lavoratori, anche se il committente ha già pagato l’impresa: in quel caso paga due volte e poi può rivalersi sull’impresa. Le fatture pagate limitano invece l’azione diretta dell’articolo 1676, che arriva solo fino a quanto il committente deve ancora.

Vale anche per i dipendenti dei subappaltatori?

Sì. L’articolo 29 estende l’obbligo del committente a ciascuno degli eventuali subappaltatori, per il periodo in cui i loro dipendenti hanno lavorato nell’appalto.

Chi chiama un’impresa per pulire casa rischia qualcosa?

Non risponde in solido in base all’articolo 29, che esclude le persone fisiche senza attività d’impresa o professionale. Resta l’azione diretta dei dipendenti dell’impresa prevista dall’articolo 1676 del codice civile, nei limiti di quanto deve ancora pagare.

Fonti

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